VIAGGIO NEL DNA DELLE ORGANIZZAZIONI

Brevettare la vita(r)

 

 

 

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Batteri, piante, nuove razze di animali ottenuti con l'ingegneria genetica possono venire brevettati?

E’ etico brevettare organismi viventi?

Il dibattito è ancora aperto ma  esiste la possibilità di brevettare nuove forme di vita (microrganismi, piante e persino animali) o loro parti.

In questo modo Istituti e Industrie che riescono a creare forme modificate di vita e dopo aver speso cifre ingenti per la ricerca, possono garantirsi la proprietà e lo sfruttamento economico dell'invenzione almeno per un certo numero di anni.

Tale possibilità incoraggia la sperimentazione e aiuta la scienza a progredire. La vita, di per sé, però non può essere brevettata. Mentre invece possono venire brevettate le modifiche effettuate con l'ingegneria genetica sulle cellule viventi. Purché tali modifiche rappresentino un'invenzione con caratteristiche di novità, non ovvietà, e con possibilità di utilizzazione produttiva. Attualmente sono circa 10.000 i brevetti biotecnologici, e riguardano microrganismi, piante e animali geneticamente modificati. Il brevetto non riguarda le scoperte ma solo le invenzioni biotecnologiche. Ed è regolamentata da adeguate convenzioni internazionali e da una specifica direttiva di recente emanata dall'Unione Europea.

Un gene, o meglio, una sequenza di acidi nucleici possono essere brevettati solo se l'inventore non ha semplicemente scoperto quanto avviene in natura, ma ha saputo isolare e riprodurre la struttura e la funzione delle sequenze di acidi nucleici necessari allo sviluppo di nuovi processi o prodotti. Il brevetto serve per garantire all'inventore che per un certo periodo nessun altro possa sfruttare commercialmente la sua invenzione. Scaduto quel termine, chiunque altro può farne uso.

Esistono limitazioni alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche? Sì. La direttiva europea contiene disposizioni di natura etica nella produzione industriale. Ecco le più importanti.

bulletGeni umani. Un esempio: esiste una famiglia di Limone sul Garda esente da malattie cardiovascolari, grazie a una sostanza prodotta da un gene. Questo è una parte del corpo umano. E come tale non può essere soggetto a brevetto. L'invenzione consiste nel procedimento inventato dall'uomo per identificare, isolare, fare riprodurre industrialmente il gene fuori dal corpo umano, fino a ottenere la sostanza farmacologicamente utile. La nuova normativa impone che la famiglia donatrice del gene venga informata dell'uso fattone dagli scienziati (oggi non c'è alcun obbligo informativo). Ma non ha diritto ad alcun compenso. Terapie geniche. Molte malattie umane sono la conseguenza di un'alterazione genetica. Chi riesce a produrre e utilizzare geni modificati per curare queste malattie, può coprire con brevetto la propria invenzione purché però si tratti di geni non ereditabili dalla discendenza. È questo per esempio il caso di certi geni umani utilizzati per controllare lo sviluppo di cellule tumorali. Non possono invece essere brevettati i processi che modifichino la linea genetica ereditaria degli esseri umani. Insomma, nessuno brevetterà sistemi per generare figli con caratteri predefiniti come, per esempio, gli occhi azzurri.
bulletL’Embrione. Escluso il brevetto per l'uso di embrioni umani a scopi industriali e commerciali. Per esempio per vendere embrioni a madri sterili o per produrre sostanze farmacologicamente attive.
bulletL'uomo. La normativa vigente vieta la clonazione umana per produrre, per esempio, organi di ricambio. Perciò la clonazione umana, nella UE, non è brevettabile. Anche negli Stati Uniti è proibito produrre un uomo clonato. Ma la legge brevettuale non proibisce di brevettarlo. La legge europea è dunque più restrittiva. 

Clonazione animale. È prevista la brevettabilità degli animali clonati. Ma solo se ne viene dimostrata l'utilità zootecnica (per esempio per produrre superesemplari da allevamento) o medica (per esempio per ottenere sostanze farmacologiche od organi da trapianto). La pecora Dolly non ha caratteristiche di particolare utilità. Quindi non sarebbe brevettabile. Non sono brevettabili nemmeno i procedimenti che modificano l'identità genetica di animali provocando sofferenze, senza sostanziali benefici medici per l'uomo.

 

 

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